LEGGE N. 4/2013 Disposizioni in materia di Professioni Non Organizzate
Finalmente anche per gli Operatori DBN una legge nazionale che riconosce la loro attività come "PROFESSIONE". Si tratta della legge n.4/2013 diretta a disciplinare in generale le professioni non organizzate in ordini o collegi e tra queste, inevitabilmente, le professioni relative alle Discipline Bio Naturali.
Questa legge si applica a ogni attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Ne sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti ad albi o elenchi (per esempio, avvocati, geometri, ecc.), le professioni sanitarie, i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio.
Importante sapere che l'Operatore in DBN dovrà, in ogni documento e rapporto scritto con i clienti, fare espresso riferimento agli estremi della legge 4/2013: la violazione di tale obbligo è sanzionata come "pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo".
Dopo anni di dibattiti sull'argomento, il legislatore ha deciso di NON porre barriere di accesso alla Professione, avendo scelto di non istituire nuovi ordini professionali di natura pubblica, oltre a quelli già esistenti.
All'art. 1.4 la legge dichiara infatti che "l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede."
L'art 1.5 chiarisce che "La professione inoltre è esercitata in forma individuale, in forma associativa, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente."
FORMAZIONE E DEONTOLOGIA
Le nuove norme sono orientate a valorizzare il ruolo delle associazioni di categoria, che rimangono di natura privatistica, ma vengono dotate di importanti strumenti di qualificazione e aggiornamento professionale per gli associati e di funzioni di garanzia per i destinatari delle prestazioni.
Nel solco del principio costituzionale di libertà di associazione, rimane ferma sia la facoltà dei singoli operatori di aderire o non aderire alle associazioni di categoria, sia la possibilità di una pluralità di associazioni, nell'ambito dello stesso settore.
L'elenco delle associazioni di categoria dovrà essere pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito. A esse la legge assegna le funzioni di valorizzare le competenze degli associati; garantire il rispetto delle regole deontologiche; agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
A tali fini, le associazioni professionali dovranno curare la formazione permanente degli associati; definire codici di condotta ai sensi del Codice del consumo; vigilare sulla condotta professionale degli associati e applicare sanzioni disciplinari. All'art. 2.4 appare particolarmente interessante la previsione di uno "sportello per il cittadino consumatore" che le associazioni professionali sono chiamate a istituire.
Gli Operatori in DBN e le Scuole potranno scegliere di aderire oppure no a una delle associazioni professionali, certificando la rispondenza ai requisiti richiesti all'associazione di appartenenza e la rispondenza dei servizi offerti alla normativa.
LEGGE REGIONALE N. 2-2005
"Norme in materia di discipline bio-naturali"
PREVEDE:
1) di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano
(art. 1).”
2) di realizzare corsi di aggiornamento professionale con "ATTESTATO DI COMPETENZA REGIONALE" ai sensi del decreto regione Lombardia
N.646/2013 in applicazione della legge N.2/2005
Questo riconoscimento istituzionale è un validissimo supporto
alla legge Nazionale n.4/2013
Per cui chi possiede un attestato
regionale che ne certifica le competenze avrà
ulteriori garanzie di riconoscimento legislativo e una diversa visibilità e affermazione sul mercato il tutto equivale ad un riconoscimento di professionalità acquisite e di qualità a tutela del consumatore una a sorta di Bollino di Garanzia
3) Istituzione dei registri: degli operatori in Discipline Bio-Naturali
4) Istituzione dei registri degli enti di
formazione in Discipline
Bio-Naturali, in attuazione della legge regionale 2/2005 con decreto 669/2012
GRATUITA iscrizione al registro
a cura di Reiki R.A.U. e IOME